Amministrazione trasparente
Nella Sezione amministrazione trasparente sono pubblicati i dati e le informazioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Chi Siamo – organigramma
Giunta esecutiva 2023-2026* | |
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Capanelli Andrea – CV | Presidente |
Becherini Demetrio | Vice Presidente |
Cateni Roberto – CV | Direttore Artistico |
Giramondi Marco – CV | Resp. Comunicazione e pubblicità |
Mori Marinella – CV | Resp. Bandi e gare |
Valdambrini Simone – CV | Resp. Regolamenti |
Faenzi Gaia – CV | |
Vanni Sara – CV | Tesoriere |
Tiezzi Moreno – CV | Segretario |
Comitato di Gestione 2023-2026* | |
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Batti Giacomo – CV | Marcelli Giovan Battista – CV |
Becherini Demetrio | Melzi Chiara |
Brini Serena | Menchetti Giovanni |
Capannelli Andrea – CV | Moretti Rachele |
Cappelletti David – CV | Mori Marinella – CV |
Cassioli Matteo – CV | Monnanni Carlotta |
Cappelletti David – CV | Poggini Laura – CV |
Coccoletti Daniele – CV | Reali Tommaso CV |
Croci Fabio – CV | Redi Alfredo – CV |
Culicchi Maria – CV | Rossi Rossella – CV |
Esposito Giuseppe – CV | Sallese Marco – CV |
Faenzi Gaia – CV | Scasciafratti Lorenzo |
Fei Paolo – CV | Scotto Michele |
Gasperini Francesca – CV | Tiezzi Moreno – CV |
Giramondi Marco – CV | Valdambrini Simone – CV |
Gnalducci Marco | Vanni Sara – CV |
Collegio dei Revisori |
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Ilaria D’ovidio |
Collegio dei Probiviri |
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Marsilio Agnoletti |
Mario Consoli |
Pietro Baini |
Ufficio Stampa |
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Alessandro Maurilli |
Area Web |
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Marco Giramondi |
Presidenti Cantieri | |
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Azzurri | Massimo Ciccarelli |
Bombolo | Francesco Capecchi |
Nottambuli | Paolo Vespi |
Rustici | Giorgio Gervasi |
STATUTO DEL CARNEVALE DI FOIANO DELLA CHIANA
STATUTO
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA
Articolo 1
1.1 E’ vigente l’associazione denominata
“CARNEVALE FOIANO DELLA CHIANA Organizzazione di volontariato” oppure, in forma abbreviata “CARNEVALE FOIANO DELLA CHIANA ODV”.
1.2 L’Associazione dovrà indicare gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Articolo 2
2.1 L’associazione ha sede legale in Comune di Foiano della Chiana (AR).
2.2 Il Consiglio direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali uffici direzionali ed operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti, unità locali produttive e direzionali comunque denominate.
2.3 Il trasferimento della sede all’interno del medesimo comune potrà essere deciso con deliberazione del Consiglio Direttivo e comunicato agli enti competenti e reso pubblico nelle forme di cui all’art. 1.2.
Articolo 3
3.1 La durata dell’associazione è indeterminata e la stessa potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea degli associati con le modalità previste al successivo articolo 14.
SCOPI
Articolo 4
4.1 Il presente statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati all’organizzazione ed all’attività dell’Associazione.
4.2 L’associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed ha per scopo lo svolgimento, in via principale e prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore:
lett. d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
In particolare, negli ambiti sopra indicati l’associazione intende svolgere le attività di:
– promozione della cultura e dell’arte della cartapesta nell’ambito del Carnevale di Foiano della Chiana, finalizzate alla costruzione di carri allegorici carnevaleschi
– organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche aventi funzione di sviluppo e crescita dell’espressione del Carnevale;
– elevazione dei livelli di cittadinanza attiva e di coesione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione ed il pieno sviluppo della persona;
– valorizzazione del potenziale di crescita individuale e di apprendimento di abilità lavorative e creative.
4.3 L’associazione non ha scopo di lucro; è apolitica, apartitica ed aconfessionale.
4.4 In via secondaria e strumentale, l’Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quella di cui al superiore punto 4.2, secondo i criteri e limiti di
cui all’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e secondo quanto previsto dal D.M. 107/2021.
ASSOCIATI
Articolo 5
5.1 L’Associazione si avvale, in modo prevalente, dell’attività di volontariato
dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
5.2 L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare e specializzare l’attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) dei volontari.
5.3 All’associazione possono aderire esclusivamente:
– persone fisiche;
– Enti del terzo settore o comunque senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non ecceda il 50% (cinquanta per cento) delle organizzazioni di volontariato che siano membri dell’Associazione.
Non possono aderire i partiti politici.
5.4 L’Associazione deve avere come numero minimo di Associati 7 (sette) persone fisiche oppure 3 (tre) organizzazioni di volontariato.
5.5 Gli Associati condividono la disciplina statutaria e normativa dell’Associazione, i regolamenti interni ed in generale gli scopi e gli obiettivi dell’Associazione; contribuiscono all’attività dell’associazione mediante il versamento in denaro di una quota associativa annua fissata dal Comitato di gestione e me- diante la propria attività di volontari.
5.5 L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e cessa per recesso, esclusione, morte o estinzione dell’ente Associato.
Articolo 6
6.1 L’ammissione, che deve avvenire con criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, è deliberata dal Comitato di Gestione su domanda scritta del richiedente presentata all’attenzione del Presidente, nella quale l’aspirante associato dichiari di condividere le finalità dell’Associazione e si obblighi ad osservarne le norme di disciplina.
6.2 I soggetti che hanno chiesto e ottenuto dal Comitato di Gestione la qualifica di associato hanno diritto di essere informati:
– diritto di voto e sono eleggibili alle cariche associative;
– diritto di esaminare i libri dell’Associazione e di;
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
– frequentare i locali dell’associazione;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazio- ne;
– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.
6.3 Gli associati si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota di adesione stabilita annualmente dal Comitato di Gestione. Il mancato pagamento della quota associativa entro il 30 giugno di ciascun anno è motivo di esclusione dell’associato.
6.4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Comitato di gestione, nel libro degli associati.
Il Comitato di gestione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il collegio dei probiviri o in mancanza l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
6.5. Gli associati prestano gratuitamente la loro attività per il raggiungimento degli scopi statutari senza aver diritto ad alcun compenso. E’ ammesso il rim- borso delle spese effettivamente sostenute e nei limiti di quanto risulti dai bi- lanci di previsione dell’Associazione
Articolo 7
7.1 Gli Associati possono recedere in ogni tempo, senza obbligo di motivazione, trasmettendo apposita dichiarazione per raccomandata a.r. o per posta elettronica certificata all’Associazione. Il recesso produce effetto immediato al momento della ricezione della relativa dichiarazione ma non libera il recedente dagli obblighi già assunti ed in particolare dal pagamento della quota associativa per l’anno in corso al momento del recesso.
7.2 Il Comitato di Gestione può deliberare l’esclusione dell’associato qualora questi:
– non paghi la quota associativa;
– si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla qua- lità di Associato.
7.3. La delibera di esclusione, che deve contenere sufficiente motivazione, va comunicata all’associato per raccomandata a.r. o per posta elettronica (anche non certificata, ove l’associato non ne disponga). Produce effetto imme- diato, al momento della ricezione, salva la facoltà del destinatario di impu- gnarla innanzi al Collegio dei Probiviri, o all’assemblea se non sia stato eletto o sia decaduto il collegio dei probiviri, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento motivato di esclusione; l’organo adito deciderà se sospenderne gli effetti.
PATRIMONIO ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE, INFORMATIVA SOCIALE, BILANCIO SOCIALE E BILANCIO DI ESERCIZIO
Articolo 8
8.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
– dalle dotazioni patrimoniali già esistenti;
8.2 Le entrate dell’associazione sono costituite:
– dalle quote associative annuali;
– dagli apporti degli associati diversi dalle quote e specificamente destinati ad incrementarne il patrimonio;
– dalle elargizioni di soggetti diversi dagli associati;
– dai redditi derivanti dal patrimonio dell’Associazione;
– dagli introiti di qualsiasi natura derivanti dalle attività dell’Associazione;
– dagli eventuali avanzi di gestione;
– da eventuali risarcimenti di danni causati da terzi all’Associazione;
– dai proventi delle attività secondarie e strumentali di cui all’art. 6 del codice del terzo settore e da raccolta fondi;
– da ogni altra entrata compatibile con le normative vigenti .
Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere sol- tanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superino i 100
mila euro annui l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispet- tivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superino 1 mln di euro annui l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro uni- co nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilan- cio.
8.3. La quota associativa annuale è determinata dal Comitato di Gestione.
8.4 L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Comitato di gestione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore .
Il Comitato di gestione documenta il carattere secondario e strumentale del- le attività diverse di cui all’art. 6 del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
8.5 Gli apporti degli associati, comunque denominati, sono irripetibili, salvo che siano erogati a titolo di finanziamento, ai sensi del successivo art.9.
8.6 Il patrimonio dell’Associazione deve essere utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 9
9.1. L’Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
9.2. L’attività di raccolta fondi può essere svolta anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse pro- prie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in con- formità a quanto previso dall’art. 7 comma 2 D.Lgs. 117/2017.
9.3 L’associazione può ricevere finanziamenti, anche erogati dagli Associati, con diritto al rimborso del capitale, sotto le seguenti condizioni:
– il contratto di finanziamento va redatto per iscritto (in mancanza la somma si intende prestata a fondo perduto);
– il tasso di interesse non potrà essere maggiore del tasso previsto dalla nor- mativa applicabile a tali tipi di finanziamenti, diminuito di un punto percentuale.
9.4 L’Associazione potrà altresì ricevere finanziamenti bancari.
Articolo 10
10.1 Il Comitato di Gestione opera con la perizia, prudenza e diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell’Associazione. 10.2 il Comitato di Gestione vigila sugli eventuali decrementi patrimoniali ed adotta ogni provvedimento occorrente ai sensi di legge o opportuno, anche ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 117/2017, per la ricostituzione del patrimonio o per lo scioglimento dell’ente.
10.3 Il Comitato di Gestione, ove necessario o opportuno, può destinare parte del patrimonio al finanziamento dell’attività corrente.
Articolo 11
11.1 E’ vietata la distribuzione, in qualsiasi forma, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati agli associati o ai lavoratori, collabora- tori, amministratori o altri componenti degli organi dell’Associazione, anche nel caso di recesso o in qualunque ipotesi di scioglimento del rapporto asso- ciativo.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 12
12.1 Gli organi dell’associazione sono: a) Assemblea degli associati;
b) Comitato di gestione;
c) Giunta esecutiva;
d) Organo di controllo e revisore dei conti se obbligatori per legge; e) Collegio dei probiviri.
12.2 Tutte le cariche sono gratuite.
ASSEMBLEA
Articolo 13
13.1 L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione; è retta dal metodo collegiale e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati. Rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti
gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
13.2 L’Assemblea degli associati è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, in prima e in seconda convocazione.
13.3 La convocazione è effettuata
– con avviso spedito con ogni mezzo che consenta di avere conferma della ricezione, almeno 10 giorni prima dell’adunanza;
– mediante comunicazione diramata, entro il medesimo termine, con avviso caricato sul sito dell’Associazione.
13.4 Tutti gli associati hanno diritto di intervenire all’assemblea ed esprimono un voto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Il voto è inibito all’associato che non risulti iscritto nel Libro degli Associati o che non sia in regola con il pagamento della quota associativa. Hanno inoltre diritto di intervenire in Assemblea i membri degli altri organi dell’Associazione.
13.5 Nell’Assemblea ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato in forza di delega scritta, stesa anche in calce all’avviso di convocazio- ne. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) associati, se l’associazione ha meno di 500 (cinquecento) associati, di 5 (cinque) associati, se l’associazione ha più di 500 (cinquecento) associati. La delega non può essere conferita ai membri degli Organi dell’Associazione o a dipendenti.
13.6 L’assemblea è convocata presso la sede dell’Associazione o in altro luogo nel territorio del Comune di Foiano della Chiana.
13.7 Essa è convocata una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, accompagnati da una relazione illu- strativa. Inoltre l’assemblea:
– delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
– nomina e revoca e membri degli organi dell’Associazione;
– delibera sulla responsabilità dei membri dell’Associazione e promuove le azioni di responsabilità contro di essi;
– delibera sulle modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo;
– approva i regolamenti interni tra cui l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– decide su ricorso dell’interessato sull’ammissione e espulsione degli associati nel caso in cui non sia stato eletto il collegio dei probiviri;
– delibera la trasformazione, fusione, scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione;
– delibera su ogni altra materia ad essa attribuita dal presente statuto e alla normativa applicabile;
su proposta della Giunta esecutiva, con il parere favorevole del Comitato di gestione, può nominare un Presidente Onorario. L’Associazione può avere solo un Presidente Onorario in carica.
13.8 L’Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato di gestione ogni qualvolta il Comitato di gestione lo ritenga necessario oppure quando
– ne sia fatta richiesta dall’organo di controllo;
– ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati; in tale ultimo caso, a fronte dell’inerzia degli amministratori, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente per territorio in base alla sede dell’Associazione.
13.9 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli asso- ciati, salvo quanto di seguito previsto.
13.10 L’assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza del 50% (cinquanta per cento) degli associati; in seconda con- vocazione qualunque sia il numero degli associati.
13.11 L’assemblea straordinaria, e comunque quella convocata per modificare lo statuto, delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
13.12 Lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
13.13 L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima.
13.14 In ogni caso l’assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, ordinaria o straordinaria, è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati aventi diritto di intervento e voto, tutti i membri del Comitato di Gestione e dell’Organo di controllo.
Articolo 14
14.1 L’assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza dal membro del Comitato più anziano di età o, su decisione dell’Assemblea, da un altro membro del Comitato di Gestione o, infine, da qualunque associato designato a presiedere a maggioranza dei voti dei presenti, espressi per alzata di mano.
14.2 Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dell’adunanza, accerta e proclama i risultati del voto. Il Segretario redige il verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Il verbale di Assemblea viene trasmesso al Comitato di gestione.
COMITATO DI GESTIONE
Articolo 15
15.1 Il Comitato di Gestione è l’organo preposto all’amministrazione dell’Associazione.
15.2 Ad esso compete di:
a) nominare, scegliendolo tra i suoi membri, il Segretario e disporne la revo- ca;
b) nominare la Giunta Esecutiva e disporre la revoca dei suoi membri;
c) gestire l’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dal- l’Assemblea;
d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in no- me e per conto dell’Associazione;
e) approvare la bozza del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
f) deliberare in ordine all’ammissione di nuovi Associati;
g) deliberare in ordine all’esclusione degli Associati;
h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell’Associazione nell’ambito del medesimo Comune;
i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell’organo amministrativo dell’Associazione. 15.3 Il Comitato di gestione è formato:
– da un minimo di 20 (venti) ad un massimo di 32 (trentadue) membri eletti dall’assemblea fra gli associati; il numero dei membri del Comitato di Gestione viene determinato dall’Assemblea degli associati contestualmente alla no- mina della carica;
– da n. 1 (un) associato, senza diritto di voto, eletto dall’assemblea e scelto fra soggetti designati dal Consiglio Comunale di Foiano della Chiana;
– dal Presidente Onorario, se nominato.
Possono essere eletti tutti gli Associati che non abbiano violato le norme sta- tutarie, in regola con i versamenti della quota associativa e che abbiano com- piuto 18 (diciotto) anni di età. Colui che perde la qualità di associato decade da qualsiasi carica. I membri del Comitato devono essere in maggioranza per- sone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
15.4 I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti dopo l’approvazione del bilancio di esercizio. Il Comitato di gestione elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere, nella prima riunio- ne successiva all’Assemblea che lo ha eletto.
15.5 Qualora durante il corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, il Comitato di gestione provvederà alla sostituzione attingendo al- la lista elettorale votata in occasione dell’ultima assemblea. Nel caso in cui la lista fosse esaurita il Comitato provvederà alla convocazione dell’Assemblea per le nomine. I Consiglieri subentranti in carica vi permangono fino alla sca- denza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti. Il Comi- tato si riunisce almeno 2 (due) volte all’anno per la predisposizione dei bilan- ci preventivo e consuntivo ed ogni volta che le esigenze dell’associazione lo richiedano, per decisione del Presidente oppure su richiesta motivata di 1/3 (un terzo) dei suoi componenti oppure su richiesta motivata di almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
15.6 La convocazione del Comitato avviene mediante comunicazione del pre- sidente almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, contenente l’indicazio- ne di data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione. In casi eccezionali e di particolare urgenza, la convocazione può avvenire per via telefonica, o altro metodo di comunicazione purché sia documentabile l’avvenuto avviso. 15.7 Il Comitato predispone ed approva tutti i Regolamenti, ad eccezione di quelli inerenti alle gare dei carri e delle mascherate, che sono demandati alla conferenza dei Presidenti, presieduta dal Presidente dell’Associazione carne- vale e composta dai Presidenti dei cantieri. Il Comitato approva la relazione previsionale e programmatica delle attività associative che viene presentata entro il 30 Ottobre di ogni anno, su proposta della Giunta Esecutiva di con- certo con il Tesoriere.
15.8 Il Comitato delibera validamente con l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le delibere del Comitato sono inappellabili.
15.9 Al Comitato sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione compresi quelli di provvedere all’acquisto e al- la trasformazione di beni immobili, alla loro eventuale alienazione, locazione o affitto in tutto o in parte, all’accettazione di donazioni o lasciti di qualsiasi genere e tutte le maggiori facoltà dirette al raggiungimento del fine statuta- rio, tra cui quella di fissare eventuali compensi dovuti a soggetti terzi, di avvalersi dell’opera di esperti e determinare la quota associativa.
15.10 Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente del Comitato di Ge- stione (o al vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del primo) è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Articolo 16
16.1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall’art. 28 D.Lgs.
117/2017.
GIUNTA ESECUTIVA
Articolo 17
17.1 Il Comitato di gestione, su proposta del Presidente, nomina tra i suoi membri una Giunta Esecutiva, formata da un minimo di 3 (tre) ad un massi- mo di 6 (sei) membri, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente, che ne sono membri di diritto. La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente del Comitato di gestione ed ha il compito di provvedere all’attuazione delle deli- bere approvate dal Comitato, nonché di operare in ogni altro settore a cui fosse a ciò delegata dal Comitato. Alle riunioni della Giunta Esecutiva vengo- no invitati il Segretario, il Tesoriere ed il Direttore Artistico, se nominato. La Giunta risponde del proprio operato al Comitato e nell’ambito degli stanzia- menti approvati dal Comitato stesso, può attribuire compensi a persone che
rivestono particolari incarichi.
17.2 Nel caso in cui un membro di Giunta si dimetta dal Comitato il sostituto dovrà essere nominato dal Presidente tra i membri in carica del Comitato di Gestione al momento delle dimissioni.
PRESIDENTE
Articolo 18
18.1 Il Presidente dell’associazione è il Presidente del Comitato di gestione. 18. 2 Il Presidente del Comitato di Gestione ha il compito di:
a) occuparsi dell’ordinaria amministrazione dell’Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
b) verificare e pretendere l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione ove ne ravvisi la necessità o l’opportunità;
c) convocare l’Assemblea e il Comitato di Gestione e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
d) predisporre la bozza del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
e) rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Comitato di Gestione;
f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell’Associazione anche a soggetti estranei al Comitato di Gestione.
18.3 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI
Articolo 19
19.1 L’Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei
requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codi- ce civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devo- no essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul ri- spetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle di- sposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei li- miti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle fi- nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bi- lancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bi- lancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento proce- dere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazio- ni sociali o su determinati affari.
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i re- quisiti previsti dalla Legge , l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ARTICOLO 20
20.1 Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e l’associazione od i suoi organi o i membri dei suoi organi saranno sottoposte alla cognizione di 3 (tre) probiviri da nominarsi dall’Assemblea su una rosa di n.5 (cinque) nominativi proposti dal Presidente. I Probiviri dureranno in carica 3 (tre) anni, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di proce- dura. Il loro lodo sarà inappellabile.
SEGRETARIO
Articolo 21
21.1 Il Comitato di Gestione nomina fra i suoi membri un Segretario, Il Segretario compila i verbali delle riunioni del consiglio, attende alla corrispondenza ed all’archivio, coadiuva il presidente nella gestione e nell’organizzazione della vita associativa, tiene aggiornato il libro degli associati e il registro dei volontari, funge da Segretario del Comitato e dell’Assemblea, firma i verbali insieme al Presidente.
Gli altri libri dell’associazione sono tenuti e aggiornati dal rispettivo organo
TESORIERE
Articolo 22
22.1 Il Comitato di Gestione nomina fra i suoi membri un Tesoriere, su indica- zione del Presidente.
Al Tesoriere spetta: tenere la contabilità, emettere mandati di pagamento firmati dal Presidente; predisporre lo schema di bilancio preventivo e consunti- vo di concerto con il Presidente, che verrà sottoposto al Comitato di Gestione e al Collegio dei Revisori dei Conti; tenere la cassa; compiere operazioni bancarie su delega del Presidente; prendere in consegna i beni mobili ed im- mobili del fondo; tenere aggiornati i libri degli inventari; coadiuvare la Giun- ta esecutiva nella predisposizione della relazione previsionale e programma- tica delle attività dell’Associazione, che viene presentata entro il 30 ottobre di ogni anno.
DIRETTORE ARTISTICO
Articolo 23
23.1 Il Direttore Artistico, se nominato, è il responsabile del settore artistico, culturale dell’associazione, ed è il garante delle attività promosse dall’asso-
ciazione, tali da rientrare tra gli scopi prefissi nel presente statuto.
23.2 Il Direttore Artistico è nominato dal Comitato di Gestione su proposta del Presidente che ne stabilisce i compiti e dura in carica per la durata del mandato del Presidente. Non è necessariamente un Associato, partecipa alle riunioni, quando richiesto, senza diritto di voto. La nomina decade con la ces- sazione del Presidente.
LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 24
24.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile,
l’Associazione pone in uso e custodisce:
a) il Libro degli Associati;
b) il Registro dei Volontari;
c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico; d) il Libro delle Adu- nanze e delle Deliberazioni del Comitato di Gestione;
e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni della Giunta esecutiva;
f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo.
24.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi con ri- chiesta scritta al presidente dell’associazione.
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Articolo 25
25.1 Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea con le maggioranze di cui sopra.
25.2 In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto, previo parere favorevole dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 D.Lgs. 117/2017, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Comitato di Gestio- ne.
RINVIO
ART. 26
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
CONTRIBUTI / DELIBERE
BENEFICIARIO: CARNEVALE DI FOIANO DELLA CHIANA ODV P.IVA 01381530516
ENTE EROGANTE: COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA
IMPORTO EROGATO: 12.295,08 €
DATA INCASSO: 27.05.2022
CAUSALE: MAND N. 974 – CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHE 2022
BENEFICIARIO: CARNEVALE DI FOIANO DELLA CHIANA ODV P.IVA 01381530516
ENTE EROGANTE: COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA/REGIONE TOSCANA
IMPORTO EROGATO: 12.000,00 €
DATA INCASSO: 06.12.2022
CAUSALE: MAND N. 2552 – CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA
BENEFICIARIO: CARNEVALE DI FOIANO DELLA CHIANA ODV P.IVA 01381530516
ENTE EROGANTE: COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA
IMPORTO EROGATO: 6.000,00 €
DATA INCASSO: 16.12.2022
CAUSALE: MAND N. 2600 – CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ SOCIO CULTURALI
BENEFICIARIO: CARNEVALE DI FOIANO DELLA CHIANA ODV P.IVA 01381530516
ENTE EROGANTE: MINISTERO DELLA CULTURA
IMPORTO EROGATO: 50.420,46 €
DATA INCASSO: 05.09.2022
CAUSALE: SALDO CONTRIBUTO CARNEVALI STORICI 2021 ART 3 C. 2 LETT. A DM 31/12/2020
CARNEVALI STORICI – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MINISTERO 2021
CARNEVALI STORICI – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MINISTERO 2019
CARNEVALI STORICI – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MINISTERO 2018
PROTOCOLLO DI INTESA PER LA VALORIZZAZIONE DEL CARNEVALE DI FOIANO DELLA CHIANA
PROTOCOLLO DI INTESA PER LA VALORIZZAZIONE DEL CARNEVALE FOIANO DELLA CHIANA